L’atto costitutivo del trust non esprime capacità contributiva né per il disponente né per il trustee.

L’atto costitutivo del trust non esprime capacità contributiva, né per il disponente né per il trustee. Per il primo, infatti, l’utilità del trust, rappresentata dall’effetto di separazione dei beni, peraltro correlata ad una autorestrizione del potere di disposizione, non si sostanzia in un incremento di forza economica. E anche per il secondo, può rilevarsi il carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale dell’acquisto. Una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva, in detto contesto, prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata. E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 15453 del 7 giugno 2019.

Fonte e approfondimenti: Garante Patrimonio

L’atto costitutivo del trust non esprime capacità contributiva né per il disponente né per il trustee