Liquidazione del Trust estero, l’Agenzia precisa in merito all’assegnazione di partecipazioni

Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci, nel caso di assegnazione di partecipazioni in occasione della liquidazione di soggetto estero emittente, costituiscono utile per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate (Risp. Interpello AE 30 ottobre 2019 n. 451).

La Risposta delle Entrate concerne l’individuazione del trattamento fiscale da riservare ad una operazione di trasferimento di partecipazioni a favore della società istante in occasione della liquidazione di un soggetto estero (Trust) cui la stessa partecipa.

Nel caso di liquidazione dell’emittente, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

L’Agenzia ha inoltre precisato che costituiranno plusvalenze le sole somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. Nell’ipotesi in cui vi sia piena coincidenza tra il prezzo di acquisto delle units ed il valore di mercato delle partecipazioni al momento dell’assegnazione delle stesse a favore della società, tale trasferimento non determinerà l’emersione di alcuna plusvalenza imponibile in capo all’Istante.

Risp. Interpello AE 30 ottobre 2019 n. 451.pdf

Fonte: Fiscopiù