Escluso il fallimento per le start up innovative anche nel caso in cui vengano cancellate dal registro delle imprese.

Non può dichiararsi il fallimento della start-up cancellata dal Registro delle Imprese entro 5 anni dall’iscrizione nella sezione speciale start-up innovative in quanto, anche in questo caso, opera l’esenzione dalle procedure concorsuali (incluso il fallimento) prevista dall’art. 31 del Decreto Crescita 2.0 (Decreto Legge n. 179/2012).

Il principio è stato pronunciato di recente dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 2486/2018 del 24 ottobre 2018.