Accordo di ristrutturazione con continuità dell’attività di impresa: quando non è omologabile?

Non è omologabile l’accordo di ristrutturazione con continuità dell’attività di impresa il cui piano preveda il termine iniziale di pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in epoca successiva alla scadenza della moratoria annuale prevista dall’articolo 8, comma 4, della legge n. 372012, nonché un termine finale eccessivamente lungo per il pagamento dei crediti chirografari, tale da rendere non ragionevolmente sostenibile l’attendibilità delle previsioni del piano. Tribunale di Asti 21/10/2014.