La competenza del giudice ordinario e non tributario è determinata dalla natura giuridica della lite.

Secondo l’ordinanza 19523/2018 della Corte di cassazione a Sezione unite civili rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetti il versamento di maggiori contributi previdenziali, a nulla rilevando il fatto che la richiesta dall’Inps sia stata portata a conoscenza del contribuente mediante cartella esattoriale o avviso di addebito.