Domanda di concordato e valutazione del giudice della continuità aziendale.

Quando la domanda di concordato prevede sia la prosecuzione dell’attività d’impresa, sia la liquidazione di asset ritenuti non strategici, il giudice è chiamato a valutare non solo la fattibilità giuridica ed economica del piano ma anche la reale perseguibilità della causa in concreto della continuità aziendale, che va esclusa ove si riveli marginale o di facciata nell’economia del piano nel suo complesso. Corte d’appello di Genova, decreto 221 del 6 luglio 2018.