La competenza del giudice ordinario e non tributario è determinata dalla natura giuridica della lite. Secondo l’ordinanza 19523/2018 della Corte di cassazione a Sezione unite civili rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetti il versamento di maggiori contributi previdenziali, a nulla rilevando il fatto che la richiesta dall’Inps sia stata portata a conoscenza del contribuente mediante cartella esattoriale o avviso di addebito.
Domanda di concordato e valutazione del giudice della continuità aziendale.
Quando la domanda di concordato prevede sia la prosecuzione dell’attività d’impresa, sia la liquidazione di asset ritenuti non strategici, il giudice è chiamato a valutare non solo la fattibilità giuridica ed economica del piano ma anche la reale perseguibilità della causa in concreto della continuità aziendale, che va esclusa ove si riveli marginale o di facciata nell’economia del piano nel suo complesso. Corte d’appello di Genova, decreto 221 del 6 luglio 2018.